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D. 18/06/1992 n. 50

7. Nei casi in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo, possibile, comprendente gli elementi opzionali.

8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale è rivisto ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ECU, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1° gennaio. Tale controvalore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre. Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sarà esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione.

Art. 8 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato IA vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI.

Art. 9 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16.

Art. 10 Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato IA e servizi figuranti nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato IA risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato IB. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16.

Art. 11

1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

a) qualora si abbiano offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli

articoli da 23 a 28, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. In tali casi l'amministrazione non è tenuta a pubblicare un bando di gara qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo;

c) quando la natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell'allegato IA, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione su sua richiesta;

b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi;

c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudi cato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto e dell'appalto, purché siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi in cui:

-tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero

- tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può tuttavia superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi è preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 7. Questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Art. 12

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che alcune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.

3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

-il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta;

-i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto; -il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;

-nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all'articolo 11 che giustificano il ricorso a tali procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

Art. 13

1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore:

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato IB, i servizi della categoria 8 dell'allegato IA e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui nume ri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/CEE;

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto i), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

2. Il presente articolo si applica a tutti i concorsi qualora l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, per i servizi di cui all'allegato IB, i servizi della categoria 8 dell'allegato IA e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato IA, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b);

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto I), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 93/36/Cee;

-alla soglia fissata all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, punto II), per i servizi di cui all'allegato IA, tranne i servizi della categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 1, lettera b) diverse da quelle menzionate all'allegato I della direttiva 93/36/CEE.

3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.

4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

-al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso; - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il con- corso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

6. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno, un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La commissione giudicatrice è autonoma ma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

 

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